Posizioni organizzative
Art. 10, c. 8, lett. d) del D.Lgs. 33/2013
Non di competenza, in quanto, come indicato nel Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) non è prevista più la pubblicazione dei curricula delle posizioni organizzative.
Delibera ANAC numero 586 del 26 giugno 2019
Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019.
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 182 del 5 agosto 2019 )
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Paragrafo 2.4.4. “Titolari di posizioni organizzative”
Con riguardo ai titolari di posizione organizzativa di livello dirigenziale di cui al co. 1-quinquies dell’art. 14, la sentenza della Corte impone di riconsiderare, alla luce del criterio della complessità della posizione organizzativa rivestita, le indicazioni contenute nella delibera 241/2017.
Così, solo qualora detti soggetti svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” e assumano la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non, trovano applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad f). Diversamente, qualora tali criteri di complessità non si rinvengano, resta esclusa l’applicazione della sola lett. f).
È confermata, invece, l’indicazione di pubblicare il solo curriculum vitae per i titolari di posizione organizzativa di livello non dirigenziale.