Accesso Civico

D.Lvo n. 33 del 14 marzo 2013 – Capo I-bis – articoli 5 Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Diritto di accesso civico
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevedono due tipologie di accesso:

“Accesso Civico” disciplinato dall’art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dall’art. 4 della legge provinciale n. 4 del 2014: è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione ai sensi di legge, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione da parte dell’amministrazione;
“Accesso Civico Generalizzato” disciplinato dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dall’art. 4 della legge provinciale n. 4 del 2014: è il diritto di chiunque di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013 e dall’articolo 32 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

E’ opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso (accesso documentale), quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato alla tutela degli specifici soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata ma deve consentire la identificazione dei dati, delle informazioni o dei documenti oggetto dell’istanza, non essendo ammissibili richieste generiche o esplorative.

Come tutte le istanze o le dichiarazioni presentate per via telematica alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi, è valida se (le opzioni sono alternative):

a) se è sottoscritta e presentata in formato cartaceo o elettronico (e mail non certificata ma indicante il nome del richiedente) unitamente alla copia del documento d’identità;
b) se è trasmessa dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
c) se è sottoscritta con firma digitale;
d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

Accesso civico ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria
Qualora la richiesta riguardi l’accesso a dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, la stessa può essere indirizzata direttamente al Responsabile della Trasparenza dell’Azienda, dott. Carlo Porcu, scrivendo a [email protected]
Il Responsabile della trasparenza risponde all’interessato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 6 del d.lgs n. 33/2013.
In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può rivolgersi al Direttore Generale dell’Azienda scrivendo all’indirizzo di PEC [email protected]

Accesso civico generalizzato (per i dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria)
La richiesta di accesso civico può essere presentata alternativamente:
a) alla struttura o amministrazione che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza all’indirizzo di seguito indicato e verranno successivamente assegnate alle strutture di competenza:
[email protected]

Alla richiesta di accesso civico l’ARES Sardegna provvede entro trenta giorni, coinvolgendo gli eventuali controinteressati, nei termini previsti dalla legge. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della trasparenza, che decide entro venti giorni. Avverso la decisione dell’ARES Sardegna o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Difensore civico e al TAR.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, articoli 5 e 5-bis “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita’ e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 08-06-2016)”

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Ultimo aggiornamento

29 Luglio, 2024