Covid: ordinanza sull’utilizzo dei test antigenici rapidi
A far data dal giorno di entrata in vigore della presente Ordinanza e fino al 31 marzo 2022, fatte salve ulteriori e/o diverse valutazioni sulla base dei dati epidemiologici a disposizione, un test antigenico positivo è ritenuto sufficiente e non comporta un obbligo di conferma con test molecolare per la diagnosi di infezione da SARS-CoV2, per la definizione di caso confermato SARS-CoV-2 e per le conseguenti disposizioni di isolamento o quarantena da parte dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica – Utilizzo dei test antigenici rapidi nella diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. Proroga Ordinanza n.2 del 3 febbraio 2022.
A far data dal giorno di entrata in vigore della presente Ordinanza e fino al 31 marzo 2022, fatte salve ulteriori e/o diverse valutazioni sulla base dei dati epidemiologici a disposizione, un test antigenico positivo è ritenuto sufficiente e non comporta un obbligo di conferma con test molecolare per la diagnosi di infezione da SARS-CoV2, per la definizione di caso confermato SARS-CoV-2 e per le conseguenti disposizioni di isolamento o quarantena da parte dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
Ultima modifica
16 Marzo, 2022